Per le spese sostenute per interventi di recupero o restauro delle facciate di edifici il Comune di Perugia aveva previsto la detrazione dall’imposta lorda del 90% delle spese sostenute documentate.
La detrazione dall’imposta lorda poteva essere fatta valere sia ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.
Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si doveva fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi ai quali si riferiscono i pagamenti.
Per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici si doveva fare riferimento alla data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
La detrazione doveva essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
Ma una notizia dell’ultimora informa che il Comune di Perugia annulla il bonus facciate e forse anche il superbonus, almeno in alcune zone cittadine.
Nella delibera n 69 del 31 marzo 2021 si legge quanto segue:
“la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (DM 1444/68), o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti; “sotto il profilo oggettivo, la detrazione è ammessa a fronte del sostentamento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero e al restauro della – facciata esterna – realizzati su edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale compresi quelli strumentali. L’agevolazione pertanto non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia”.
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