Il Giudice di Pace distingue tra approvazione e omologazione dello strumento, richiamando l’orientamento della Cassazione
Una recente sentenza del Giudice di Pace di Spoleto ha disposto l’annullamento di una multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox non omologato. La decisione, emessa il 19 novembre 2025, ha accolto il ricorso presentato da Soluzione Multa, riportando l’attenzione sul tema della regolarità tecnica dei dispositivi di rilevazione elettronica.
Il verbale era stato elevato ai sensi dell’articolo 142 del Codice della Strada sulla base di una rilevazione automatica della velocità. Nel corso del giudizio, il Comune ha prodotto un provvedimento di approvazione ministeriale dell’autovelox, senza tuttavia dimostrarne l’avvenuta omologazione. La difesa ha quindi evidenziato come la normativa distingua chiaramente tra approvazione amministrativa e omologazione tecnica, sottolineando che solo quest’ultima consente l’utilizzo dello strumento ai fini dell’accertamento delle violazioni.
Il Giudice di Pace ha condiviso tale impostazione, chiarendo che le due procedure non sono equivalenti e che, in assenza di omologazione, l’autovelox non può costituire una fonte di prova valida. Di conseguenza, l’accertamento è stato ritenuto illegittimo e la sanzione annullata.
La pronuncia si inserisce nel solco dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, che ha più volte ribadito l’insufficienza della sola approvazione ministeriale per legittimare le sanzioni per eccesso di velocità. La decisione, ripresa da diverse testate locali umbre, conferma l’importanza di una verifica puntuale della documentazione tecnica degli strumenti di rilevazione, che può risultare determinante nei procedimenti sanzionatori.















