A livelli alti si torna a parlare dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Proprio il commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, ha esortato alla vaccinazione i circa 215 mila lavoratori della scuola ancora assenti dalla copertura.
In Umbria sono 4.700 le persone che fanno capo al comparto scuola che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale. In totale i soggetti che fanno parte di questa categoria sono 29mila.
Se arriva l’obbligo, che succede a chi si rifiuterà?
Si può rispondere riprendendo quanto aveva spiegato lo scorso dicembre Pietro Ichino, giurista e docente ordinario di Diritto del Lavoro all’università di Milano a Orizzonte Scuola, l’esperto rispose: “se la vaccinazione è disponibile, l’amministrazione scolastica può esigere la vaccinazione come misura di sicurezza, nell’interesse dei colleghi insegnanti e degli studenti. L’insegnante che rifiuti di adempiere questa disposizione, se impartita da chi ne ha il potere/dovere, può concordare la sospensione dall’insegnamento (senza stipendio) fino alla fine della pandemia; altrimenti può essere licenziato“.
Infatti, secondo Ichino, “l’art. 2087 c.c. si applica anche nel settore pubblico, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2, comma 2 del Testo Unico del pubblico impiego, contenuto nel d.lgs. n. 161/2001“.
Vaccino Covid-19, Ichino: “In caso di obbligo, docente che rifiuta può essere licenziato”
Difficilmente il Governo deciderà di estendere l’obbligo vaccinale al personale scolastico, visti anche i problemi che sta affrontando con il personale sanitario.