Il Tar dell’Umbria si è pronunciato sul ricorso presentato da Coop Centro Italia contro i provvedimenti adottati dal Comune di Foligno a proposito dell’area conosciuta come ex Zuccherificio, in particolare in riferimento all’esproprio del vecchio sito produttivo di là dal Topino al centro di un piano particolareggiato per la riqualificazione «la cui efficacia è scaduta – ricordano i giudici amministrativi – nel maggio del 2015».
«Il Comune di Foligno deve risarcire Coop Centro Italia». In particolare a Coop, assistita dagli avvocati Fabio Amici e Alarico Mariani Marini, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento per le opere di urbanizzazioni compiute nell’area che dovranno essere quantificate nell’arco di 90 giorni. Il risarcimento dovrà essere versato entro lo stesso termine dal municipio, difeso dall’avvocato Antonio Bartolini.
In particolare il Tar, il cui collegio è rappresentato dal presidente Lamberti e a latere da Amovilli e Mattei, ha giudicato «improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la richiesta di annullamento della nota con cui il Comune l’11 novembre 2014 ha sostanzialmente chiesto a Coop di mettere a disposizione circa 2,1 milioni di euro da corrispondere a titolo di indennità di esproprio alla società Magazzini Gabrielli in qualità di proprietaria di parte dei terreni».
Il Tar motiva così la decisione: «La richiesta di risarcimento appare fondata e deve pertanto essere accolta, con condanna del Comune di Foligno a risarcire Coop per i danni subiti in conseguenza del ritardo accumulato nell’adozione degli atti inerenti la procedura espropriativa, mentre per quanto riguarda l’ammontare del danno da risarcire – rileva il collegio – esso dovrà essere pari ai soli costi economici sostenuti dalla società ricorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione poste in essere fino allo scadere del termine di validità del piano particolareggiato. Non si ritiene di dover accogliere la domanda risarcitoria per il danno da immobilizzazione dei capitali da impiegare per le opere in questione e da mancato guadagno per l’inutilizzo delle stesse, non essendo stata fornita prova di un eventuale diverso impiego di detti capitali e dell’effettiva futura destinazione a reddito degli edifici che sarebbero dovuti essere costruiti».
Nelle memorie depositate all’inizio dell’anno il danno era stato quantificato in circa 20 milioni, nella sentenza del Tar la cifra a cui si fa riferimento è di poco superiore ai 10 milioni. Ma la cifra andrà quantificata e documentata da Coop entro 90 giorni.