Depositato il provvedimento che ha portato alla condanna per omicidio colposo aggravato. Atti trasmessi alla Procura per valutare l’ipotesi di omissione di soccorso
Una “grave colpa” nella valutazione delle conseguenze delle proprie azioni, pur sapendo che Davide Piampiano si trovava nella zona. È questo uno dei passaggi centrali delle motivazioni della sentenza con cui il gup di Firenze Davide Gugliotta ha condannato Piero Fabbri a quattro anni e due mesi di reclusione per la morte del giovane assisano, avvenuta durante una battuta di caccia al cinghiale nel gennaio 2023. A darne notizia è il Tgr Umbria in un servizio a firma di Massimo Solani.
Le motivazioni, depositate il 25 maggio scorso, ricostruiscono i fatti che hanno portato alla condanna per omicidio colposo aggravato. Secondo il giudice, Fabbri commise un errore di valutazione dalle conseguenze tragiche, sparando in una situazione nella quale avrebbe dovuto considerare la possibile presenza dell’amico.
Il provvedimento affronta anche la questione del dolo eventuale, ipotesi sostenuta dai familiari della vittima ma esclusa dal tribunale. Nella sentenza vengono infatti richiamati diversi elementi che, secondo il gup, non consentono di ritenere che Fabbri abbia accettato il rischio di uccidere. Tra questi la visibilità limitata nell’area del fosso delle Carceri, la presenza della vegetazione e il brevissimo intervallo di tempo tra l’avvistamento di quello che il cacciatore riteneva essere un cinghiale e l’esplosione del colpo che raggiunse Piampiano.
Particolare attenzione viene dedicata anche a quanto avvenuto subito dopo lo sparo. Il giudice definisce infatti “dilatorio e attendista” il comportamento tenuto da Fabbri nelle fasi successive al ferimento. Una circostanza che ha portato alla trasmissione degli atti alla Procura affinché venga valutata l’eventuale sussistenza del reato di omissione di soccorso.
Secondo quanto riportato nelle motivazioni, il cacciatore non avrebbe richiesto immediatamente l’intervento dei sanitari e avrebbe inizialmente cercato di sostenere una diversa ricostruzione dell’accaduto. Un atteggiamento che, pur inserito in un contesto di forte turbamento emotivo, non viene ritenuto sufficiente a giustificare il mancato allertamento tempestivo dei soccorsi.
Il giudice osserva inoltre che, anche se un intervento immediato non avrebbe necessariamente cambiato l’esito della vicenda, chi aveva provocato il ferimento avrebbe comunque dovuto attivarsi senza indugio per richiedere assistenza medica. Un aspetto che ora sarà oggetto di ulteriori valutazioni da parte della magistratura.



















