Respinta la richiesta di patteggiamento avanzata da Fabbri, che proponeva tre anni da scontare con lavori di pubblica utilità
La morte di Davide Piampiano, 24 anni, colpito da un colpo di fucile esploso dall’amico più caro, Piero Fabbri, durante una battuta di caccia al cinghiale l’11 gennaio 2023, nel Monte Subasio (in località Fosso delle Carceri), ha rappresentato un evento traumatico per Assisi e ha spezzato l’equilibrio tra due nuclei familiari fino ad allora legati da una grande amicizia.
Secondo quanto sostenuto dai familiari della vittima, lo sparo che si è rivelato fatale sarebbe stato esploso da Fabbri con eccessiva leggerezza, senza quel livello di prudenza e attenzione che un contesto venatorio richiede. In questa lettura, da verificare, non si tratterebbe di una fatalità inevitabile, ma dell’esito di una condotta imprudente che avrebbe trasformato una giornata di caccia in tragedia.
Al centro del confronto processuale non vi è soltanto l’esistenza dello sparo,all’ipotesi del mancato soccorso si aggiungerebbero le modalità con cui sarebbe avvenuto l’incidente: la valutazione delle condizioni di sicurezza, la gestione del contesto, l’adozione delle cautele normalmente richieste e l’eventuale violazione delle regole di comportamento. Profili che, come accade nei procedimenti legati a incidenti di caccia, vengono approfonditi in aula attraverso rilievi tecnici, testimonianze e accertamenti balistici, con l’obiettivo di chiarire se l’uso dell’arma sia stato compatibile con un comportamento diligente e con i doveri di cautela.
Sul piano giuridico, la linea della famiglia Piampiano punta a sostenere un impianto accusatorio fondato sulla colpa e con la richiesta di un risarcimento milionario e si baserebbe sul concetto che richiama fattorri di negligenza, imprudenza o imperizia, oppure la violazione di regole cautelari. In casi di questo tipo, l’attenzione si concentra in genere su snodi ricorrenti: prevedibilità ed evitabilità dell’evento, condotta tenuta prima e al momento dello sparo, rispetto delle distanze e delle condizioni di visibilità, corretta identificazione del bersaglio e adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e, si suppone, mancato soccorso
Di contro, in vicende analoghe la difesa tende a rimarcare l’assenza di volontarietà, l’imprevedibilità dell’esito, la correttezza della condotta o l’incidenza di fattori esterni che avrebbero reso l’accaduto non evitabile. Sarà il processo, sulla base delle prove acquisite, a stabilire se l’azione contestata integri effettivamente un profilo colposo e quale sia, eventualmente, il grado di responsabilità.
Nel luglio 2025 il giudice Anna Donatella Liguori ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata da Fabbri, che proponeva tre anni da scontare con lavori di pubblica utilità. La decisione attuale ha confermato la linea di severità adottata dalla magistratura.
Il procedimento si celebra a Firenze per ragioni legate all’opportunità e alla garanzia di terzietà. La madre della vittima, infatti, svolge l’incarico di giudice onorario presso il tribunale di Spoleto: una circostanza che ha reso necessario lo spostamento della sede processuale, per evitare possibili interferenze ambientali e assicurare il massimo livello di imparzialità, sia percepita sia sostanziale.
Nelle prossime fasi, l’istruttoria dovrebbe concentrarsi sulla ricostruzione puntuale della dinamica: verifiche tecniche, audizioni e riscontri documentali saranno determinanti per chiarire come sia maturato lo sparo e se siano state rispettate le cautele richieste. È su questi elementi che si confronteranno le due impostazioni: da una parte la tesi della famiglia, che parla di condotta leggera e imprudente, dall’altra l’eventuale ricostruzione alternativa che potrà essere sostenuta in giudizio.
L’udienza preliminare è stata fissata dal pm Fabio Gugliotta il 22 dicembre 2025, che valuterà la posizione dell’imputato e le richieste delle parti.a definire, sulla base delle prove.





