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Home » Ventenne denunciato per vilipendio di tombe
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Ventenne denunciato per vilipendio di tombe

admin_editore09 Mins ReadMaggio 19, 2021
 

Un ventenne, mentre si trovava insieme ad altri tre ragazzini (minorenni), è entrato in un cimitero di paese di un piccolo comune del Trasimeno fotografandosi sopra le lapidi “in pose di scherno”. Il gesto gli è costato la denuncia per “vilipendio di tombe e sepolcri” e l’inizio di un procedimento penale davanti al giudice per l’udienza preliminare Margherita Amodeo mentre per gli altri giovanissimi coinvolti la competenza, eventualmente, sarà del tribunale per i Minorenni di Perugia.


Ecco come il sito laleggepertutti.it 
spiega i reati di violazione di sepolcro

 
 

Cosa succede se non si rispettano i defunti? Quale reato commette chi scoperchia una tomba o scrive frasi oscene su una lapide o anche distrugge con la macchina la cancellata di un cimitero?

Violare un sepolcro e vilipendere una tomba sono atti sacrileghi, che consistono nell’alterare e danneggiare i luoghi di riposo dei defunti, intendendo per tali non solo i sepolcri, le tombe e le urne ma anche più in generale i cimiteri e i loro oggetti ornamentali. Ad esempio, rompere o rimuovere una lastra metallica, estrarre una bara, strappare i fiori, rovinare gli articoli di sepoltura, danneggiare ed imprimere segni grafici offensivi su una tomba oppure rubare oggetti e metalli preziosi che si possono trovare all’interno delle tombe, sono tutti atti che integrano gli estremi di queste due fattispecie criminose.

Il nostro legislatore ha disciplinato la materia nel capo II del titolo IV del Codice penale intitolato “Delitti contro la pietà dei defunti”. I reati di violazione di sepolcro e di vilipendio delle tombe sono puniti con una pena assai severa, quella della reclusione. Il bene giuridico tutelato è rappresentato dal sentimento di pietà verso i defunti, i loro corpi e i luoghi che li conservano. Detto in altre parole, l’interesse tutelato dalle norme penali è quello che con termine latino veniva definito “pietas”, cioè quel sentimento di amore, affetto, venerazione e rispetto che accompagna i morti indipendentemente dalla eventuale appartenenza ad una confessione religiosa degli uomini che li venerano.

La dottrina più recente ritiene, però, inaccettabile che un sentimento possa formare oggetto di tutela penale e, pertanto, da più tempo sta sollecitando un intervento legislativo che ridefinisca la fattispecie in termini di tutela della sanità pubblica.

Indice

  • 1 Cos’è il reato di violazione di sepolcro
  • 2 Quando si commette il reato di vilipendio di una tomba
  • 3 Cosa fare nel caso in cui venga profanata una tomba
  • 4 In cosa consiste il reato di turbamento di un funerale o servizio funebre

Cos’è il reato di violazione di sepolcro

Il primo delitto previsto dal legislatore penale al fine di tutelare i luoghi di riposo dei defunti è quello che si commette quando viene violata una tomba, un sepolcro o un’urna. Tale condotta illecita è sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni.

Ad avviso della dottrina maggioritaria, tomba e sepolcro sono da ritenersi sinonimi ed identificano qualsiasi luogo finalizzato a dare riposo ai cadaveri; l’urna, invece, identifica le cassette dove verranno custodite le ceneri del defunto.

 

Il reato di violazione di sepolcro è un reato comune, cioè che può essere compiuto da chiunque.

L’oggetto della tutela penale è il sentimento di pietà per i defunti, come affermato più volte anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha sostenuto che la fattispecie in esame tutela questo sentimento, suscettibile di offesa a prescindere dalla situazione in cui si trova il luogo violato.

Il delitto è procedibile d’ufficio e, quindi, nel momento in cui l’autorità giudiziaria ha notizia del reato, deve procedere senza che la persona offesa sporga querela. Inoltre, trattandosi di un reato di evento, è configurabile il tentativo.

La violazione di cui parla il legislatore penale va intesa in senso lato comprendendo qualsiasi comportamento che determini un’alterazione, un danneggiamento o una deturpazione di una tomba, di un sepolcro o di un’urna. Si pensi a chi disseppellisce un cadavere, danneggia un’urna, scoperchia una tomba oppure rompe una lastra metallica, ecc. Importante è che nella tomba, nel sepolcro o nell’urna siano contenuti dei resti umani.

Ai fini della tutela penale apprestata dall’articolo in commento, nel concetto di cadavere non deve ricomprendersi solo il corpo inanimato nel suo complesso e nelle singole parti ma anche lo scheletro dopo che sia avvenuta la completa dissoluzione degli elementi putrescibili. Proprio per tale motivo, la violazione dei cenotafi, ovvero dei monumenti funebri simbolici, non configura il reato in esame.

 

Non tutte le alterazioni, però, valgono ad integrare gli estremi del delitto in questione ma solo quelle che ledono l’interesse giuridico tutelato dalla norma penale, cioè il sentimento di pietà verso i defunti. Pertanto, non si ha una violazione di sepolcro illegittima se l’azione è stata avviata per ordine dell’autorità o per esigenze di salute pubblica.

Ad esempio, se il custode di un cimitero effettua un’estumulazione, decorso il decennio d’inumazione, ai sensi del regolamento di polizia mortuaria, non commette il reato in esame. La sua condotta non è penalmente sanzionabile in quanto è autorizzata dalla legge e non è lesiva del bene giuridico tutelato (il sentimento di pietà verso i defunti).

Inoltre, per aversi la fattispecie criminosa in esame il sepolcro, la tomba o l’urna non deve necessariamente trovarsi in un cimitero in quanto il sentimento di pietà verso i defunti esiste e va tutelato indipendentemente dalla situazione in cui si trova il luogo violato. Quindi, anche se si tratta di un luogo sconsacrato.

L’elemento soggettivo del reato è ravvisabile nel dolo generico, ovvero nella premeditazione cosciente e voluta di commettere il fatto.

Quando si commette il reato di vilipendio di una tomba

Fattispecie criminosa diversa da quella appena esaminata si ha quando viene recata offesa a una tomba, a un sepolcro o a un’urna. L’offesa può essere diretta anche contro le cose destinate al culto dei defunti ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri. La condotta è sanzionata con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Anche in questo caso, si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Il bene giuridico tutelato è l’onorabilità dei defunti che deve essere garantita preservando i luoghi dove gli stessi riposano ma anche le cose destinate al culto dei morti ovvero ad ornamento e difesa dei cimiteri. È un reato di evento e, quindi, è configurabile il tentativo. La procedibilità è d’ufficio.

Il termine vilipendio adoperato dal legislatore penale è volutamente generico potendo ricomprendere qualsiasi atto oltraggioso – come ad esempio uno sputo – o qualsiasi espressione verbale o scritta, che esprima disprezzo, diretto contro le cose poste nei luoghi destinati a dimora delle persone decedute.

Nel vilipendio rientra, quindi, ogni condotta tesa a danneggiare tali cose, lordando le medesime ed imprimendovi segni grafici offensivi, rimuovendole in tutto o in parte o sostituendole con altre cose diverse per significato, origine e rilevanza sociale.

L’oggetto del vilipendio possono essere:

  • le tombe, i sepolcri, le urne;
  • le cose destinate al culto. Si pensi alle croci, alle immagini sacre, alle lampade, alle fotografie, ai candelabri;
  • le cose destinate a difesa o ad ornamento dei cimiteri come i cancelli, le mura, le porte, i monumenti.

Ad esempio, si ha il reato di vilipendio di una tomba nel caso in cui vengano rubati i fiori o le lampade che si trovano in una cappella mortuaria oppure se vengono imbrattate le lapidi con lo spray o se viene presa a martellate la stele a ricordo dei caduti della Grande Guerra posta all’interno di un cimitero.

L’oltraggio può essere determinato da motivi di razzismo o di odio oppure può essere compiuto per pura trasgressione.

La condotta criminosa in esame può essere posta in essere non solo nei cimiteri ma anche in altri luoghi di sepoltura, intendendo per tali i sepolcreti provvisori, gli ossari di guerra o qualunque altra area adibita ad accogliere le tombe in modo provvisorio o permanente. Non sono ricompresi, invece, il monumento al Milite Ignoto e le tombe private autorizzate.

L’elemento soggettivo del reato è dato dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà di volere compiere atti oltraggiosi e offensivi.

Cosa fare nel caso in cui venga profanata una tomba

Se una tomba viene profanata, la famiglia del defunto deve sporgere immediatamente denuncia alle autorità competenti per vilipendio di tombe e per delitti contro la pietà dei defunti.

Successivamente, potrà chiedere il risarcimento del danno al Comune, titolare dell’area cimiteriale, a cui spetta l’onere della pulizia e del restauro delle sepolture danneggiate.

In cosa consiste il reato di turbamento di un funerale o servizio funebre

Per completezza di trattazione è opportuno ricordare che il Codice penale prima di disciplinare i delitti contro i cadaveri – ovvero il reato di vilipendio di cadavere, di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, di occultamento e di uso illegittimo di cadavere – prevede un’altra fattispecie criminosa, che si commette quando si turba un funerale o servizio funebre. La condotta è punita con la reclusione fino ad un anno.

Il bene giuridico tutelato è sempre il sentimento di pietà verso i defunti. Il delitto è comune, potendo essere commesso da chiunque. È un reato di evento, per il quale è ammessa la configurabilità del tentativo. La procedibilità è d’ufficio.

Il reato in esame richiama alla mente quello previsto dall’art. 405 cod. pen. che punisce chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiono alla presenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

La differenza tra i due tipi di delitti è che mentre in quello in esame è punito il turbamento di una funzione funebre, in quello previsto dall’articolo 405 del Codice penale è sanzionato il turbamento di una funzione religiosa.

Secondo alcuni autori, peraltro, nel primo caso si può trattare solo di un funerale civile o di un culto non cattolico. Viceversa, si configurerebbe il reato di turbamento di una funzione religiosa e, quindi, si rientrerebbe nel disposto dell’articolo 405 del Codice penale. Altri autori, invece, ritengono che nella norma in commento siano ricompresi anche i funerali o i servizi funebri cattolici.

L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di impedire o turbare la funzione funebre.

Si tratta di un reato a forma libera in quanto non è richiesta una particolare condotta. Con il termine turbamento si intende qualsiasi fatto idoneo ad ostacolare la funzione funebre e il suo regolare svolgimento.

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