La Commissione salute del Senato ha varato il disegno di legge sulla responsabilità dei medici e il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha definito il passaggio legislativo;” un provvedimento straordinariamente atteso e importante che mette un tassello fondamentale contro la medicina difensiva".
Questo testo, ha continuato il ministro "da una parte ci permette di avere un'equità di rappresentanza tra gli interessi dei cittadini, che devono poter ricorrere quando pensano di aver avuto un danno da colpa grave o dolo, e dall'altra parte mette i medici in condizione di operare in modo sereno, cosa che in moltissimi casi non avviene più. Arginare la medicina difensiva- prosegue Lorenzin- significa risparmiare miliardi di euro che rimangono nel sistema e possono essere impiegati per potenziare gli elementi diagnostici e le prestazioni che la ricerca e l'innovazione ci danno. Quindi la ritengo una cosa molto positiva, frutto di un grande lavoro durato piu' di tre anni in Parlamento".
Il Ministro lorenzin ha concluso: "Penso sia un passo avanti e spero ci sia presto l'approvazione definitiva. Questa norma insieme al patto della salute, ai fondi per i farmaci oncologici e innovativi, al fondo per il personale, all'aumento del fondo sanitario, ai nuovi Lea, rappresenta altrettanti passaggi estremamente importanti per tutto il sistema sanitario nazionale".
In base al dettato del ddl cambia la responsabilità del medico che non sarà più responsabile in caso di danno provocato al paziente neppure per colpa grave, a meno che non abbia rispettato le pratiche cliniche assistenziali e le raccomandazioni previste da linee guida. Il provvedimento introduce inoltre un'inversione dell'onere della prova che, in caso di eventi avversi, spetterà al paziente e non più ai camici bianchi. Il testo prevede l’ estensione dell’obbligo assicurativo relativo al primo grave rischio e alla colpa grave a ogni struttura che esercita attività chirurgica, per danno causato ai pazienti da parte del chirurgo o per fatto autonomo della struttura; l’identificazione di soglie di punibilità per la rilevanza penale attraverso una più precisa definizione a livello normativo del concetto di ‘colpa grave' in ambito sanitario; l’ introduzione obbligatoria di un sistema di valutazione del rischio clinico, composto da un osservatorio nazionale, da agenzie regionali e da unità di gestione istituite nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere; la previsione di forme di copertura assicurativa da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per il personale sanitario in caso di eventuale rivalsa da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti per il danno d’immagine; l’introduzione di forme di conciliazione obbligatoria e previsione della possibilità di avviare un’azione diretta per il risarcimento dei danni nei confronti dell’assicuratore.





