Un imprenditore umbro 40enne, attivo nel settore della distribuzione alimentare difeso dall’avvocato Alessandro Bacchi, ha vinto in commissione tributaria provinciale la battaglia legale contro Equitalia.
Tra il 2013 e il 2018 aveva accumulato 127 mila euro di cartelle di riscossione,e l’agenzia delle entrate riccorrendo ai tradizionali sistemi gli aveva intimato la riscossione,ipotecandogli casa e capannone industriale.
L’avvocato Bacchi ha fatto ricorso al primo grado del sistema giudiziario tributario, evidenziando i vizi di forma.
Il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Ruffini, si è visto costretto a cancellare le cartelle esattoriali fino al 2015 – molte delle quali inesigibili – in virtù delle recenti leggi sulla rottamazione e le minori entrate….
Negli ultimi anni più volte siamo stati costretti a dare notizie di cronaca nera attinenti a suicidi di imprenditori che si sono tolti la vita, depressi a causa della crisi e dei forti debiti accumulati con Equitalia. Qualcuno si è dato fuoco pubblicamente davanti ad una delle sedi centrali dell’agenzia di riscossione, altri hanno danneggiato alcune agenzie in Italia.
Il problema sociale è legato alla crisi economica ed alla difficoltà di molti cittadini ed imprenditori che non riescono a saldare il debito con l’agenzia di riscossione – incrementato da interessi di mora di riscossione folli -che spesso perdono tutto, lavoro incluso.
Ma forse qualcosa sta cambiando: si è verificato un altro caso di vittoria giudiziaria su delle cartelle esattoriali pari a 180mila euro, per debiti previdenziali ed erariali pendenti su un imprenditore di La Spezia di 70 anni.
Il giudice Mario Viani, con la verifica della mancata prova della notifica delle cartelle esattoriali per l’anno 2000 e di altri eventuali atti interruttivi della prescrizione, ha cancellato le cartelle di Equitalia. E per questa motivazione sono state accolte le difese documentate del legale dell’imprenditore Manlio Giaquinto.
L’agenzia delle Entrate dovrà pagare spese processuali quantificate nella somma di 4 mila euro.
La decisione del giudice segue un filone giurisprudenziale ben preciso in quanto le pretese esattoriali in materia contributiva hanno una esigibilità limitata nel tempo, entro cinque anni l’Agente della Riscossione, ex Equitalia, aveva l’obbligo di notificare un atto di intimazione che permetteva ai termini prescrizionali di ripartire da zero.
Ebbene se questo non avviene o nel caso in cui non si riesce a provare della notifica della originaria cartella o eventuali atti interruttivi, le pretese esattoriali decadono.
Nel caso dell’imprenditore spezino l’Agenzia delle Entrate non aveva notificato le cartelle all’epoca dei fatti, nel 2000, e neppure aveva formalizzato gli atti per rinnovare la pretesa.
Esiste una legge per salvarsi dai debiti e dai fallimenti,dove i maggiori creditori sono Equitlia e Banche
È la Legge 3/2012 istituita per il sovraindebitamento. La legge poco conosciuta ma ancora in vigore, è detta anche ‘Salva Suicidi”. Una misura che permette a cittadini e piccoli imprenditori, come artigiani e commercianti, di ridurre i propri debiti in caso di difficoltà economiche. In un interessante approfondimento del “Digitale” è stato affrontato il grave problema sociale e sono diverse e forse poco note al pubblico della massa, le opportunità di difesa del cittadino.
In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, a causa della crisi provocata dal coronavirus, in cui si è ipotizzato un condono tombale, è importante sapere cosa prevede la legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento.La legge è stata approvata nel 2012 sotto il Governo Monti. Si rivolge in particolare a piccoli imprenditori e a cittadini che non hanno i requisiti per essere soggetti fallimentari, con debiti che non riescono più a pagare.Chi vuole fare ricorso a questa legge, deve rivolgersi agli Occ, organismi di composizione della crisi per sovraindebitamento e proporre un accordo ai creditori. Si tratta di una ristrutturazione dei debiti. Il tutto sarà presentato sulla base di un piano atto a garantire il regolare pagamento verso i creditori.
Il Ministero della Giustizia indica sul territorio nazionale degli specifici organismi di composizione della crisi, gli OCC. Sono organizzazioni costituite presso enti pubblici e tribunali (o camere di commercio) che seguono tutta la lunga procedura prevista dalla Legge 3/2012. Dalla presentazione dell’istanza all’elenco della documentazione richiesta per preparare il piano di estinzione del debito. Tali organismi sono iscritti in un registro del Ministero della Giustizia e il ricorso alle loro competenze è fondamentale: la proposta di accordo deve essere redatta in modo dettagliato e professionale. I documenti, una volta presentati e volti ad attestare la fattibilità del piano di estinzione del debito verso i creditori, verranno poi trasmessi al giudice. Compito dell’OCC, infine, sarà quello della pubblicità della proposta e dell’accordo, oltre a gestire le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedimento.
La legge salva suicidi
Piccoli imprenditori, artigiani o commercianti, ma anche privati cittadini rischiano l’indebitamento in seguito ad eventi eccezionali o particolari situazioni di crisi economica. Si crea per loro una condizione di grave difficoltà tanto da non riuscire più a pagare i propri debiti.
La legge salva suicidi è una via d’uscita, pensata proprio per rispondere a queste situazioni di reale difficoltà economica, ovvero di sovraindebitamento.Nella maggior parte dei casi, le pendenze sono con le banche o con Equitalia, nonostante la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle o richiedere rateizzazioni.
Il procedimento della legge salva suicidi
Dopo essersi affidato a uno degli organismi di composizione della crisi, il debitore segue la procedura di esdebitazione: depositare la proposta di accordo in tribunale, far pervenire l’elenco di tutti i creditori (riportando le somme dovute a ognuno) e dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (allegando dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni), oltre all’attestazione della fattibilità del piano. Inoltre, va presentato l’elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento suo e della sua famiglia. Nel caso il debitore abbia un’attività, esso deve depositare anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi dell’azienda.
Gli OCC per il sovraindebitamento
Il Ministero della Giustizia indica sul territorio nazionale degli specifici organismi di composizione della crisi, gli OCC. Sono organizzazioni costituite presso enti pubblici e tribunali (o camere di commercio) che seguono tutta la lunga procedura prevista dalla Legge 3/2012. Dalla presentazione dell’istanza all’elenco della documentazione richiesta per preparare il piano di estinzione del debito. Tali organismi sono iscritti in un registro del Ministero della Giustizia e il ricorso alle loro competenze è fondamentale: la proposta di accordo deve essere redatta in modo dettagliato e professionale. I documenti, una volta presentati e volti ad attestare la fattibilità del piano di estinzione del debito verso i creditori, verranno poi trasmessi al giudice. Compito dell’OCC, infine, sarà quello della pubblicità della proposta e dell’accordo, oltre a gestire le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedimento.
La ristrutturazione dei debiti
L’obiettivo del procedimento di esdebitazione è quello di riuscire a saldare il debito con un piano di ristrutturazione. Nel momento in cui il debitore abbia risorse sufficienti a coprire la fattibilità del progetto, la proposta deve essere sottoscritta da garanti che diano il via all’attuabilità dell’accordo. Perché l’accordo di ristrutturazione del debito sia stipulato, è necessario che almeno il 60% dei crediti sia incluso.
La responsabilità del magistrato
Quando il giudice approverà la regolarità della proposta, questo fissa con decreto l’udienza e dispone che, per un periodo massimo di centoventi giorni, i creditori non possano cominciare o proseguire azioni esecutive individuali né disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Contro il decreto, i creditori che ritengono di essere lesi possono proporre reclamo al tribunale. Una volta completati tutti i passaggi, il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione.