Di fronte a un lavoratore che rifiuta di vaccinarsi contro il Covid-19, l’azienda è legittimata a sospenderlo dal servizio, con contestuale stop anche della retribuzione. Lo esplicita un’ordinanza del giudice civile Emilia Salvatore del tribunale di Modena che si pronuncia a seguito del ricorso presentato da due fisioterapiste di una Rsa assunte da una cooperativa della città emiliana che aveva appunto preso i due provvedimenti a fronte del rifiuto di vaccinarsi.
Ricordando come una direttiva dell’Unione Europea abbia incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici di cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro, il tribunale sottolinea che anche se il rifiuto a vaccinarsi non può dar luogo a sanzioni disciplinari, può comportare però conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione. In sostanza, per chi lavora a contatto con il pubblico oppure in spazi chiusi vicino ad altri colleghi, la mancata vaccinazione può costituire un motivo per sospendere il lavoratore senza retribuzione.
In base a tali leggi a Perugia due operai senza vaccino anti Covid sono stati sospesi dall’azienda per cui lavorano. La ditta del settore cartotecnico aveva chiesto il certificato vaccinale ai dipendenti pena lo stop senza retribuzione per chi non avesse ottemperato. Le sanzioni sono arrivate. Lo fa sapere la legale che assiste i due. Le procedure sono partite a fine agosto per un lavoratore. Il Corriere dell’Umbria ne ha dato notizia il 25 del mese scorso.
Pochi giorni dopo se n’è aggiunto un secondo caso. Altri due che erano senza vaccino, su un totale di circa cento, hanno cambiato idea e si sono immunizzati. I due sospesi, di 32 e 43 anni – che chiedono di non rivelare la propria identità per questione di privacy – si sono rivolti all’avvocato Luisa Manini che annuncia ricorso sia all’ispettorato che al tribunale del lavoro. La scorsa settimana aveva inviato una diffida alla ditta minacciando azioni civili e penali. visto che l’obbligo della vaccinazione sul posto di lavoro non è previsto al momento dalle normative. Nella contestazione mossa all’azienda sono state anche evidenziate presunte carenze sul fronte sicurezza. “Appare oltremodo paradossale”, scrive la legale, che l’azienda si preoccupi della tutela della salute dei propri dipendenti imponendo di fatto un obbligo alla vaccinazione pena la sospensione dal lavoro, quando i locali risulterebbero carenti dei requisiti sul fronte sicurezza”.
La sospensione è scattata in maniera retroattiva dal 23 agosto, informa Manini. Che ha anche chiesto in data 30 agosto “delucidazioni alla società circa il fatto che l’azienda ha inviato comunicazione al capo fabbrica, con la quale dapprima ha modificato l’organico settimanale e ha inserito per i lavoratori non vaccinati la dicitura ‘permessi’ e poi ‘ferie’ e i infine ha cancellato i nominativi”. Da qui le diffide a bloccare le sospensioni dal lavoro e dalle relative retribuzioni due due operai.