Da domani, 1 settembre non si dovrà più pagare la tassa aggiuntiva al ticket sanitario, calcolata secondo la fascia di reddito. Scompare dunque, dopo nove anni, il superticket. Si tratta della tassa che aggiungeva una quota al tradizionale ticket introdotta dal governo Prodi nel 2006.
Il governo ha stanziato 550 milioni all’anno per l’abolizione (per questa fine 2020 sono 185 milioni). Anche se in varie regioni il superticket era già stato tolto o ridotto negli anni scorsi, la manovra tiene comunque conto anche di quanto le varie realtà locali che lo hanno eliminato hanno dovuto spendere.
Quindi tutte le regioni riceveranno, nel fondo sanitario nazionale, i soldi necessari a rimpiazzare gli introiti della tassa. Il denaro è assegnato con la suddisivisione già prevista nella quota d’accesso al fondo, calcolata in base alla popolazione e all’età.
“Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal primo settembre. Il superticket è abolito e nessuno lo pagherà più”, è il commento del ministro alla Salute Roberto Speranza.
Il superticket non veniva pagato ovviamente dagli esenti, cioè coloro che hanno determinate patologie importanti oppure hanno meno di 6 o più di 65 anni e vivono in famiglie dove il reddito annuo è inferiore a 36.151,98 euro. Lo pagavano quindi, in quasi tutte le regioni, coloro che hanno tra i 6 e i 65 anni e guadagnano più di 36 mila euro. Ora queste persone non hanno più questa tassa ma devono comunque, come gli altri non esenti, corrispondere il ticket, che vale, sempre per prestazioni specialistiche ambulatoriali, fino a 36 euro a ricetta.
Alla disposizione si adegua ovviamente anche il servizio Anagrafe Assistibili dell’Azienda Usl Umbria 2 che informa la cittadinanza che da domani, primo settembre 2020, verrà abolito il ticket per le fasce di reddito.
Ciò significa che a partire dal 1° settembre è abolita nella nostra Regione la quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e farmaceutica, modulata per fasce di reddito, introdotta dalla DGR 911/2011, successivamente modificata dalla DGR n. 1267/2019.
Per l’applicazione di tale disposizione, si deve far riferimento alla data di erogazione delle prestazioni, a prescindere dalla data di prescrizione della ricetta.