Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).
La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge n.18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.
Leggi il comunicato MEF n. 88 del 30/04/2021
Riepilogo delle misure adottate dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19
Nei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono contenute diverse misure che hanno prodotto importanti riflessi sull’attività di riscossione.
Le prime disposizioni urgenti, contenute nel “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020), hanno determinato:
- la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all’Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso;
- la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”, scadute rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo 2020.
A seguire, il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), oltre a prorogare fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”, ha integrato le misure prevedendo:
- per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate con l’integrale versamento delle rate in scadenza nell’anno entro il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020;
- per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute;
- per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per quelli approvati entro la fine del periodo di sospensione, l’estensione, da 5 a 10, del numero di rate non pagate che concorrono alla decadenza;
- la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.
Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria,
il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal Decreto Legge n. 125/2020.
Il “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha introdotto ulteriori novità in materia di riscossione e, in particolare:
- differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio”;
- estinzione delle procedure esecutive in corso con il pagamento della prima rata della rateizzazione, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
- per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, innalzamento della soglia da 60 mila a 100 mila euro per ottenere la rateizzazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione;
- per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di pagamento accordati viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste;
- entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;
- possibilità anche per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017), di chiedere la dilazione del pagamento(ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.
Il Decreto legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell’attività di riscossione.
Infine il “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021), in ragione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto i seguenti ulteriori interventi in materia di riscossione:
- differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari;
- differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l’integrale versamento delle rate scadute nel 2020 entro il termine del 31 luglio 2021;
- per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2020 (effettuato entro il 31 luglio 2021) della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l’integrale versamento delle rate scadute nel 2021 entro il termine del 30 novembre 2021;
- proroga, fino al 30 aprile 2021, del blocco delle procedure cautelari ed esecutive compresi i pignoramenti pressi terzi. Fino al30 aprile 2021, quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione;
- sospensione dall’8 marzo 2020 (*) al30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’ 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro;
- annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni” (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La misura è destinata alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
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